In data 21 novembre 2023, ANICA, SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL con la DELEGAZIONE SINDACALE DOPPIAGGIO si sono nuovamente incontrate per definire gli ultimi aspetti a completamento della l’ipotesi preliminare di accordo già sottoscritta il 31.07.23.
L’incontro si è concluso con la definizione di tutti i punti ancora da esaminare e sui quali si è raggiunta convergenza.
Le parti, esprimono, a conclusione di questo serrato periodo di confronto, grande soddisfazione per il risultato raggiunto.
Congiuntamente, le medesime parti stanno, quindi, rapidamente provvedendo alla redazione del testo normativo definitivo e confermano che, come noto, dal 1°gennaio 2024 il CCNL dovrà essere applicato (con le relative modifiche) sia normative che economiche.
Periodo transitorio temporaneo
Le parti ANICA, SLC CGIL, FISTEL CISL. UILCOM UIL e la DELEGAZIONE SINDACALE DOPPIAGGIO hanno stabilito che sarà ammessa deroga alla decorrenza fissata per il 1°gennaio 2024 ESCLUSIVAMENTE per i film (opere uniche) o per singoli blocchi di seriali (massimo 200 minuti o 4 episodi da 45 minuti o 8 episodi da 25 minuti) la cui lavorazione sia iniziata nel 2023 e che sia stata concretamente già completata, quanto ai turni di sala, per il 70 % entro il 31 dicembre 2023.
Per la retribuzione del restante 30 percento % dei turni di sala (escluse quindi le prestazioni di Adattatori e Dialoghisti), da effettuare inderogabilmente entro il mese di gennaio 2024 (non prorogabile), troveranno applicazione normativa e tariffe del CCNL del 2008 e successive modifiche, previa insindacabile approvazione della CPGD, alla quale la produzione dovrà produrre esauriente documentazione probante.
La CPGD emetterà un provvedimento scritto di autorizzazione alla deroga richiesta.
Le parti, concordano, inoltre, l’immediata riattivazione della Commissione Paritetica di Garanzia Doppiaggio (CPGD) al fine di svolgere l’attività di monitoraggio dell’applicazione delle norme contrattuali, soprattutto nella prima fase di applicazione del CCNL.
Le decisioni che prenderà la CPGD sono congiuntamente considerate vincolanti, ma dovranno essere ratificate dalle delegazioni trattanti il CCNL.
L’autorizzazione rilasciata dalla CPGD dovrà essere allegata a tutti i contratti individuali rientranti in questa deroga.