“Congedo Indennizzato per le Lavoratrici vittime di violenza di genere”
Tutte le lavoratrici in forza nei settori:
- Pubblico
- privato
- collaborazione coordinata e continuativa (art. 24 D.Lgs. 80/2015)
- Autonomo (Legge 232/2016)
- Collaborazione domestica (Legge 205/2017)
Inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, possono avvalersi di un’astensione dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni nell’arco temporale di 3 anni.
Per fruire del congedo e dell’indennità occorre essere una lavoratrice con rapporto di lavoro in corso di svolgimento, inserita nei percorsi debitamente certificati dai Servizi Sociali del comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle Case Rifugio di cui all’articolo 5-bis, D.Legge 14 agosto 2013, n. 93.
Il congedo può essere fruito in modalità giornaliera o oraria.
Per fruire del congedo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta ad informare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a 7 giorni, con l’indicazione dell’inizio e della fine del periodo di congedo oltre che a produrre la certificazione debitamente prodotta dai servizi sociali, dai centri antiviolenza o dalla case rifugio.
Per le giornate di congedo utilizzate per svolgere i percorsi di protezione viene corrisposta un’indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione.
Tale periodo è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonche ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.
La lavoratrice ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time verticale/ orizzontale, ove disponibili in organico. Successivamente, su richiesta della lavoratrice, il lavoro part time potrà nuovamente essere trasformato in rapporto a tempo pieno.
Le lavoratrici possono presentare la domanda di congedo indennizzato per donne vittime di violenza di genere online all’INPS attraverso il servizio dedicato (www.inps.it – accesso con SPID personale) In alternativa, si può inoltrare la domanda tramite:
- CAF, Patronati e intermediari dell’INPS attraverso i serivzi telematici offerti dagli stessi.
La certificazione relativa all’inserimento del percorso presso i serizi sociali del comune di appartenza, dai centri aniviolenza o dalle Case Rifugio deve essere consegnata in busta chiusa, alla sede dell’INPS competente territorialmente, con l’indicazione del numero di protocollo e la dicitura “Domanda Congedo straordinario art. 24 del d.lgs. 80/2015” (per la legge sulla privacy).